Visual Retail

Una guida domanda e risposta per chi possiede il software di cassa Visual Retail.

Quali metodi di pagamento sono ammessi?

Riba e bonifico 30gg fm sono i metodì più usati ma,con il proprio commerciale di riferimento,sarà possibile trovare la soluzione più adatta per voi.

Posso richiedere la consegna in una sede differente da quella centrale?

Certo,al momento della conferma d’ordine è possibile indicare la sede ove consegnare il materiale che non deve essere,per forza di cose, la sede principale.

Posso profilare il mio account?

Assolutamente si, è possibile creare una lista dei prodotti preferiti,vedere lo storico degli ordini,consultare le statistiche,cercare novità e promozioni così da poter ottimizzare costi e tempo impiegato per la gestione delle richieste.

Come posso fare per la gestione degli ordini?

Due verticali e un team di commerciali sono sempre a completa disposizione per aiutare i nostri clienti e per soddisfare tutte le loro esigenze

C’è un minimo d’ordine da dover soddisfare?

Per ordini superiori ai 100€ non sono previste spese di spedizione,per ordini inferiori verranno applicati 6€ .

Quali sono i tempi di consegna?

La consegna avviene in 24h se l’ordine viene caricato entro le ore 12, in 48h se invece si sfora rispetto l’orario indicato.

Forfettari: Obbligo del registratore Telematico

Forfettari, quando scatta l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi
Anche i forfettari esonerati dalla fattura elettronica hanno l’obbligo di memorizzare e inviare telematicamente i corrispettivi al Fisco
16 novembre 2019
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Attenzione alle prossime scadenze fiscali. L’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi scatta dal 1° gennaio 2020 anche per i forfettari. Cosa bisogna sapere.

I contribuenti che rientrano nel regime forfettario e sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del D.Lgs 127/2015, sono comunque obbligati a memorizzare elettronicamente i dati dei corrispettivi ricevuti e a trasmetterli in via telematica all’Agenzia delle Entrate se operano nel commercio al dettaglio e attività assimilate, indicate dall’articolo 22 del DPR 633/72. L’obbligo scatterà dal 1° gennaio 2020.

Questi soggetti, dunque, dovranno emettere scontrini elettronici. Un obbligo che sussiste indipendentemente dal volume d’affari dell’attività commerciale che svolgono. Inoltre, anche i forfettari devono emettere fattura, cartacea o elettronica, se il cliente ne fa richiesta.

Per l’adempimento dell’obbligo di memorizzazione dei dati sui corrispettivi, i contribuenti forfettari dovranno dotarsi di un registratore di cassa telematico che sia in grado di produrre file con i dati, sigillarli e inviarli all’Agenzia delle Entrate. Oppure dovranno adeguare un registratore di cassa già in uso.

Per l’invio telematico dei corrispettivi, i contribuenti dovranno andare sul portale web dell’Agenzia delle Entrate alla sezione “Fatture e Corrispettivi” e selezionare “documento commerciale online“.

Chi non riesce a dotarsi in tempo di registratore di cassa telematico, oppure per la tipologia di attività non può utilizzare la procedura online sul sito delle Entrate, non sarà sottoposto a sanzioni nel primo semestre di introduzione dell’obbligo, purché continui a emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi giornalieri e trasmetterli telematicamente al Fisco utilizzando servizi alternativi, previsti dal provvedimento del 4 luglio 2019.

Infatti, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo è prevista una certa tolleranza, con una moratoria delle sanzioni. In proposito, nel caso di trasmissione telematica dei dati sui corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva, non si applicheranno al contribuente le sanzioni previste dall’art. 1 comma 6 del DLgs. 127/2015.

Dunque, fino al 30 giugno 2020 sarà in vigore un periodo transitorio di sospensione delle sanzioni, pur essendo vigente l’obbligo. Sanzioni che, tuttavia, si applicheranno in caso di invio telematico dei dati sui corrispettivi oltre il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In questo caso, saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 6 comma 3 e 12 comma 2 del DLgs. 471/97: la sanzione del 100% dell’imposta relativa agli importi non correttamente documentati, con un minimo di 500 euro, e una eventuale sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, o della sospensione dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva, quando vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi, in cinque anni.

Sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi le operazioni indicate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019.

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